Codice dei contratti

Codice dei contratti
Il computo metrico estimativo è un documento fondamentale della fase di progettazione. Esso, infatti, è il riferimento su cui ci si basa per aggiudicare i lavori e farne la contabilità. I criteri per redigerlo sono ormai noti e condivisi, ma negli anni ci sono state delle modiche.
In base all’articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, detto anche Codice dei Contratti, la progettazione in materia di lavori pubblici prevede un progetto di fattibilità tecnica ed economico, un progetto definitivo e un progetto esecutivo. Per i contenuti della progettazione, il Codice dei Contratti rimanda a un decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di cui però esiste solo la bozza. Pertanto, ci si rifà ancora alla disciplina contenuta nel DPR 207/2010 alla Parte II, Titolo II, Capo I.
Nel DPR si parla di progetto preliminare, che ora è stato sostituito con il progetto di fattibilità tecnico- economica.
Tramite il progetto di fattibilità tecnico economica si deve comprendere quale sia la soluzione con il rapporto migliore costi/benefici per la collettività. Esso è composto da vari elaborati tra cui il calcolo sommario della spesa e il quadro economico.
Per il calcolo sommario della spesa si applicano prezzi parametrici che vengono decisi in base ai costi standardizzati determinati dall’osservatorio. Se non ci sono i costi standardizzati, si deve fare un computo metrico estimativo di massima desumendo i costi da interventi similari realizzati ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima (Art. 22 DPR 207/2010).
Nella bozza del nuovo decreto, viene specificato che i costi standard devono essere definiti dalle Linee Guida di cui all’articolo 213, comma 3 del Codice e dei Contratti, che però ancora non ci sono.
Il quadro economico comprende l’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso!) e le somme a disposizione della stazione appaltante che vengono determinate in base a valutazioni fatte durante accertamenti preliminari.